Delena (Uai-Fngi): Disposizioni e chiarimenti prevenzione “Covid-2019”

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Alessandro Delena Consigliere Nazionale della Federazione Nazionale Giovani Imprenditori UAI con delega alla sicurezza sul lavoro ha raccolto le ultime “Disposizioni in materia di prevenzione “COVID-2019” con l’intento che oltre l’ immotivata psicosi si lasci il campo alla reale prevenzione e protezione in ogni ambito con particolare attenzione ai luoghi di lavoro, una guida semplice per districarsi tra fake news e verità.


Con informativa del 24/02/2020 – Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19” – la Regione
Puglia ha dato indicazioni circa il corretto comportamento da tenere da parte dei cittadini di rientro in Puglia
e provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, con invito a comunicare la propria presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente
al fine di permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza. Tali indicazioni riprendono quanto già previsto dal DPCM del 23 febbraio 2020 e dal Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, che, a differenza
dell’informativa che pone invito alla collaborazione, impone obbligo di comunicare tale circostanza al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza fiduciaria con
sorveglianza attiva, per coloro che dal 1 febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato, a qualsiasi titolo,
presso i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio,
Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia, di Vo’ nella Regione
Veneto. La misura della quarantena di 14 giorni, per gli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi
confermati di malattia infettiva diffusa COVID-19 era già stata prevista dall’ Ordinanza del Ministero della
Salute del 21 febbraio 2020 “ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva
COVID-19”


L’informativa della Regione Puglia, come si legge nella stessa, è orientata a prevenire o rallentare la
possibilità di insorgenza di focolai epidemici, comunque assai probabili stante la particolare espansività della
contaminazione e il flusso di arrivo e rientro in Puglia di numerosissimi cittadini, che a causa della adozione
delle misure di contenimento adottate in altre Regioni contaminate stanno rientrando presso i luoghi di
originaria residenza. Alla data di emanazione dell’informativa non risultano infatti in Puglia casi di
positività al COVID-2019 per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del
menzionato virus, situazione che determina l’applicazione di misure di contenimento e gestione adeguate
e proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle autorità competenti, inclusi i
Presidenti delle Regioni.


Tra le possibili misure di contenimento previste in tali casi ci sono:

  • divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui
    comunque presenti nel comune o nell’area;
  • divieto di accesso al comune o all’area interessata;
  • sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in
    luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti
    in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  • sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della
    frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo
    le attività formative svolte a distanza;
  • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema
    nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero;
  • sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;
  • applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno
    avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
  • previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a
    rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di
    comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente
    per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della
    misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di
    prima necessità;

chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità
e servizi pubblici essenziali d;

  • previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di
    beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o
    all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente;
  • limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo,
    ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonchè di trasporto pubblico locale;
  • sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi
    essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
  • sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area
    interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del
    comune o dall’area indicata
    Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
    E’ importante sottolineare che tali misure di profilassi competono agli Organi Istituzionali ed agli operatori
    del Sistema Sanitario Nazionale, quali anche i medici di base, e si applicano alla totalità della popolazione
    esposta o potenzialmente tale. Ne consegue che, per quanto riguarda la salute e sicurezza sui luoghi di
    lavoro, è necessario discernere tra le attività che non hanno uno specifico rischio professionale
    all’esposizione del COVID-19, non più di quanto lo abbia la popolazione comune, e quelle che per loro
    natura espongono i lavoratori ad un maggiore rischio rispetto alla popolazione (a titolo di esempio il
    personale sanitario). E’ altresì importante ricordare che la valutazione dei rischi, così come intesa dalla
    normativa cogente sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 81/08, riguarda sempre e
    comunque rischi professionali, per i quali c’è un nesso di causalità tra l’attività esercitata e l’esposizione ad
    uno specifico rischio.
    Per le attività che per loro natura espongono i lavoratori ad un maggiore rischio rispetto alla popolazione sarà
    compito del datore di lavoro valutare i rischi di esposizione da COVID-2019 secondo i dettami del D.Lgs.
    81/08, aggiornando la valutazione dei rischi, mentre negli altri casi resteranno comunque validi gli obblighi
    derivanti dall’art. 2087 c.c., e quelli di informazione dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, trattandosi di obblighi
    generici e non specifici, riguardanti piuttosto l’adozione e la diffusione degli accorgimenti comportamentali
    disposti dagli enti pubblici (es. decalogo del ministero della salute).
    Per quanto riguarda gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico il Ministero della Salute ha
    emanato la circolare 3190 del 03 febbraio 2020 nella quale, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene
    sufficiente da parte del Datore di Lavoro l’adozione delle comuni misure preventive della diffusione delle
    malattie trasmesse per via respiratoria ed in particolare:
  • lavarsi frequentemente le mani;
  • porre attenzione all’igiene delle superfici;
  • evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
  • adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.
    Ove, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di
    caso sospetto * si provvederà – direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall’azienda – a contattare i
    servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV. Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:
  • evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
  • se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
  • lavarsi accuratamente le mani;
  • prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con
    i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del soggetto;
  • far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal soggetto, i fazzoletti di carta utilizzati. Il
    sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del
    personale di soccorso
  • Caso sospetto:
  • A. Una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI – (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in
  • ospedale), E senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica1 E almeno una delle
  • seguenti condizioni:
  • storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina2 , nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della
  • sintomatologia; oppure
  • il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con
  • infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.
  • B. Una persona con malattia respiratoria acuta E almeno una delle seguenti condizioni:
  • contatto stretto3 con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti
  • l’insorgenza della sintomatologia; oppure
  • ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni
  • precedenti l’insorgenza della sintomatologia; oppure
  • ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della
  • sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov;

  • Riferimenti normativi
  • Informativa Regione Puglia del 24 febbraio 2020
  • DPCM 23 febbraio 2020
  • Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020
  • Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 “ulteriori misure profilattiche contro la
  • diffusione della malattia infettiva COVID-19”
  • Circolare del Ministero della Salute 3190 del 03 febbraio 2020
  • Circolare del Ministero della Salute 2302 del 27 gennaio 2020