Delena (UAI FNGI): Lavoro Intermittente e DVR quali rischi per il Datore di Lavoro

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Lavoro intermittente e valutazione dei rischi assente o carente: si ricorda a tutti i datori di lavoro, che in assenza di DVR, o in presenza di DVR carente, ci può essere la CONVERSIONE del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro subordinato a TEMPO INDETERMINATO.

La valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, deve riguardare anche quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Si specifica, tuttavia, che qualora  i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori fossero adibiti risultassero individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione, e l’esposizione a fattori potenzialmente dannosi non risultasse essere in alcun modo correlata alla peculiare tipologia contrattuale attraverso cui venisse resa la prestazione di lavoro a chiamata, neanche sotto il profilo formativo, il DVR non potrebbe ritenersi incompleto.

Il consiglio è quello di verificare l’adeguatezza della valutazione dei rischi della propria azienda rispetto alla situazione contrattuale dei propri lavoratori, in quanto sovente capita di ritrovare situazioni non conformi, con il rischio di vedersi trasformare un contratto di lavoro intermittente (definito anche “ a chiamata”) in un contratto a tempo indeterminato, oltre alle eventuali e ben più gravi conseguenze legate alla errata valutazione degli aspetti legati alla salute e tutela dei lavoratori (in particolar modo in caso di infortunio).

Il punto a) del comma 1 dell’art. 2 del D.lgs. 81/2008, definisce come lavoratore una “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte, o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e famigliari”. Il punto b), invece, stabilisce che per datore di lavoro si intende il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Alla luce di quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 si evince che il lavoratore assunto mediante contratto a chiamata viene considerato come un lavoratore in quanto non importa la tipologia contrattuale, è sufficiente che il soggetto in questione svolga un’attività nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro.

Di conseguenza, il titolare dell’impresa che assume il lavoratore mediante contratto a chiamata, in quanto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, viene considerato come datore di lavoro. Questo vale anche per i titolari di imprese familiari o individuali che decidano di assumere dei lavoratori (anche dei familiari) indipendentemente dalla tipologia contrattuale e che quindi non sono configurabili come collaboratori familiari.

 

Restiamo disponibili a supportare chiunque avesse dubbi e di contattare le sedi territoriali Unione Artigiani Italiani e delle PMI più vicine consultando il sito https://www.unioneartigianiitaliani.it/

Per chi volesse approfondire i principali riferimenti legislativi sono i seguenti:

  • D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (nello specifico artt. 28 e 29)
  • Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 01 agosto 2012
  • D.Lgs. 81/2015 e s.m.i. (nello specifico artt. 13 e 14)
  • Circolare Ispettorato Territoriale del Lavoro n. 49 del 15 marzo 2018
  • Nota Ispettorato Territoriale del Lavoro nota n. 1148 del 21 dicembre 2020

Alessandro Delena (Altamura, Bari)

Consigliere Nazionale UAI-Federazione Nazionale Giovani Imprenditori

Delega alla Sicurezza sul Lavoro, esperienza comprovata nella Sicurezza sui Luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08), Formatore qualificato.