LIMITI NUMERICI PART TIME NEI CCNL

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Non solo tempo determinato sancito dal Decreto Dignità, ma anche i contratti Part Time hanno dei limiti in assenza di accordo di secondo livello

L’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prevede che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi – inclusi quelli aziendali – non possono essere assunti lavoratori a termine in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore se uguale o superiore a 0,5.

Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Quindi i CCNL possono modificare la norma di legge, riferendo il computo alla media degli occupati a tempo indeterminato nel corso dell’anno (in luogo del riferimento al 1° gennaio dell’anno di assunzione) ovvero anche prevedendo che il limite del 20% (come pure un limite superiore) debba essere individuato con riferimento all’organico complessivo del datore, inclusi quindi i lavoratori a tempo determinato, da computarsi secondo i criteri generali di cui sopra, ovvero in base a quanto previsto dal medesimo contratto collettivo.

Fonte guida CGIL

COSIMO DAMIANO CARLUCCI

  PRESIDENTE NAZIONALE UAI FNGI SOTTOSCRITTORE CCNL