Non solo tempo determinato sancito dal Decreto Dignità, ma anche i contratti Part Time hanno dei limiti in assenza di accordo di secondo livello
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Quindi i CCNL possono modificare la norma di legge, riferendo il computo alla media degli occupati a tempo indeterminato nel corso dell’anno (in luogo del riferimento al 1° gennaio dell’anno di assunzione) ovvero anche prevedendo che il limite del 20% (come pure un limite superiore) debba essere individuato con riferimento all’organico complessivo del datore, inclusi quindi i lavoratori a tempo determinato, da computarsi secondo i criteri generali di cui sopra, ovvero in base a quanto previsto dal medesimo contratto collettivo.
Fonte guida CGIL
COSIMO DAMIANO CARLUCCI
PRESIDENTE NAZIONALE UAI FNGI SOTTOSCRITTORE CCNL