Nuove imprese a TASSO ZERO: dal 19 maggio la presentazione delle istanze

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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato on line la circolare 8 aprile 2021, n. 117378 recante “termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4 dicembre 2020 che ridefinisce la disciplina di attuazione della misura di cui al Titolo I, Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 adottata con regolamento dell’8 luglio 2015, n. 140 volta a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile”.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:

– costituite da non più di 60 (sessanta) mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

– di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al Regolamento GBER;

– costituite in forma societaria;

– in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono:

– essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese;

– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;

– non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

– aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

– non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva;

– non avere i propri legali rappresentanti o amministratori condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché esse facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni.

Non sono ammesse alle agevolazioni le iniziative riconducibili ai settori:

– della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;

– carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

Iniziative ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei seguenti settori:

– produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione di prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;

– fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale, come definita alla precedente lettera a);

– commercio di beni e servizi;

– turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

Forma e misura dell’aiuto

La concessione delle agevolazioni è effettuata:

– in parte nella forma di finanziamento agevolato ed è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005 e di quanto previsto dall’articolo 1, comma 71, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016;

– in parte nella forma di contributo a fondo perduto ed è disposta a valere sulle risorse individuate dall’articolo 1, comma 90, della Legge n. 160/2019, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019.

Le disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria. Alle medesime agevolazioni possono essere, altresì, destinate risorse aggiuntive regionali attraverso la stipula di apposite intese tra il Ministero e la Regione interessata.

Modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione

Le domande di agevolazione sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it, corredate dei piani di impresa e della documentazione richiesta, e possono essere presentate a partire dal giorno 19 maggio 2021.

I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e l’eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello.