TITOLO 1- Denominazione e scopi
Art. 1 – È costituita a norma dell’art. 36 del Codice civile un’associazione denominata, “UAI- Federazione dei Giovani Imprenditori”.
Art. 2 – L’Associazione è apartitica e indipendente e non persegue fini di lucro e si pone particolarmente gli scopi seguenti:
- Di rappresentare unitariamente le imprese artigiane, le imprese commerciali, le piccole e medie imprese e le cooperative, anche del settore agricolo, per la risoluzione di problemi Legislativi, Economici, Finanziari, Fiscali, Tributari, Aziendali, Assicurativi, Sindacali, Culturali, Legali attinenti ai rispettivi settori;
- Di Promuovere e migliorare le imprese associate attraverso l’Istruzione, la formazione e l’orientamento delle Imprese, dei loro dipendenti al fine di tutelare il prestigio delle piccole e medie imprese e delle cooperative, sia nell’ambito Nazionale che Internazionale, oltre che a quello Regionale e Provinciale;
- Di promuovere l’apertura di sedi Regionali e Provinciali su tutto il territorio Nazionale, nonché in tutta Europa fornendo ad essi lo statuto ed i regolamenti;
- Di designare e nominare, rappresentanti in Enti, Organismi, Commissioni sia Nazionali che Internazionali nell’interesse delle Imprese;
- Di costituire organismi ed organizzare servizi per l’assistenza alle imprese associate nei settori: legale, finanziario, fiscale e tributario, assicurativo, della formazione;
- Di stipulare contratti collettivi Nazionali di lavoro e contratti integrativi settoriali;
- Di stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati al fine di fornire alle Imprese associate beni, servizi e risorse finanziarie a costi migliori o comunque competitivi rispetto a quelli di mercato;
- Di svolgere, fermo restando la finalità non lucrativa, anche attività economiche e finanziarie al fine di reperire fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- Di acquistare beni immobili e mobili indispensabili alle proprie esigenze strutturali organizzative ed operative centrali e periferiche, nonché di stipulare contratti di locazione anche finanziaria per ottenere la disponibilità di beni mobili ed immobili, ove necessario, di contrarre o accollarsi mutui sempre per la finalità di cui sopra;
- Di accettare donazioni, legati e condonati aventi ad oggetto beni mobili ed immobili;
- Di svolgere ogni altro compito ad essa affidato direttamente dalla Legge, dai regolamenti, da disposizioni Ministeriali, Governative sia Nazionali che Europee;
- Di cooperare con tutti gli Enti e le Associazioni a carattere Nazionale che hanno come scopo l’assistenza, la tutela e lo sviluppo delle imprese associate;
- Di tutelare gli interessi generali di tutte le categorie rappresentate dinanzi alle Magistrature ordinarie e straordinarie, amministrative e tributarie, nonché di presentare progetti di Legge, quesiti, interrogazioni alle Istituzioni Nazionali, Internazionali ed Europee;
- Di favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
- Di costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali territoriali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
- Di attuare i dettami della Legge 276/03 e del D. lgs 81/08 e s.m., per tanto l’Ente si doterà di propria struttura tecnica e formativa.
- Di dirimere eventuali controversie di lavoro, attraverso la creazione di commissioni territoriali di conciliazione ed arbitrati, in base a quanto stabilito dell’art. 410 del c.p.c. e dalla legge 533/1973 e successive modifiche dalla L. 183/2010
Art. 3 – L’Associazione potrà coordinarsi, federarsi, ovvero assorbire altro Organismo similare purché costituito nell’ambito dell’UAI – Unione Artigiani Italiani e delle P.M.I., ovvero aderente ad essa.
Rapporti analoghi nazionali ed internazionali con soggetti esterni al sistema confederale potranno essere istituiti in armonia con le linee e gli obiettivi dell’UAI – Unione Artigiani Italiani e delle P.M.I..
I competenti organi dell’UAI – Unione Artigiani Italiani e delle P.M.I. formuleranno entro 90 giorni dalla richiesta dell’Organizzazione interessata un parere vincolante su quanto previsto ai commi precedenti.
L’ UAI – Unione Artigiani Italiani e delle P.M.I., potrà, altresì, promuovere le iniziative di cui ai primi due commi acquisendo in merito, il parere vincolante dei competenti organi dell’Associazione.
Art. 4 – L’Associazione costituisce gruppi di settore in funzione della categoria rappresentata. I rispettivi referenti, individuati per particolari competenze, vengono nominati dalla Assemblea dei delegati su proposta del Presidente ed entrano a far parte del Consiglio Nazionale.
Tra i referenti dei gruppi di settore vengono nominati dall’Assemblea dei delegati su proposta del Presidente due coordinatori che entrano a far parte della Giunta Esecutiva.
Art. 5 – L’Associazione provvederà entro il termine perentorio di giorni 30 dalla costituzione a richiedere alla Confederazione UAI – Unione Artigiani Italiani e delle P.M.I. il riconoscimento di Federazione Aderente ed il conseguente diritto all’utilizzo del logo.
TITOLO 2 – Associati
Art. 6 – L’Associazione è composta sul piano nazionale da tutti gli iscritti in regola con le quote associative.
I soci della federazione sono tutti i titolari delle aziende associate, i soci delle società associate, i loro familiari coadiuvanti, nonché tutti gli imprenditori pensionati e non. Possono essere ammessi a soci, anche le persone che non esercitano attività d’impresa e abbiano competenze nel mondo imprenditoriale e che possano offrire un valido aiuto alla realizzazione degli scopi sociali, tali soci ove ammessi, apparterranno alla categoria di soci onorari senza diritto di voto.
Art. 7 – L’adesione all’Associazione è implicita nell’atto di adesione delle Associazioni territoriali citate nell’articolo precedente all’ UAI – Unione Artigiani Italiani e delle P.M.I. L’adesione si manifesta con la richiesta della tessera. La procedura del tesseramento è disciplinata dal regolamento esecutivo. Il possesso della tessera della federazione oltre ad essere titolo dei diritti e obblighi specificati nel regolamento esecutivo, implica un impegno morale dell’imprenditore aderente di concorrere alla realizzazione degli scopi sociali.
Art. 8 – Per la durata dell’adesione, valgono le modalità previste dallo Statuto dell’Associazione territoriale di cui sopra.
Art. 9 – L’ordinamento dell’Associazione è costituito su base zonale, provinciale e regionale.
Art. 10 – I gruppi aderenti a norma dell’art. 6 perdono la qualità di socio:
- per recesso dall’Associazione territoriale nel cui seno sono costituiti, o di quest’ultima dalla UAI – Unione Artigiani Italiani e delle P.M.I.;
- per lo scioglimento, proprio o dell’Associazione territoriale di cui sopra;
- per esclusione nei casi e con le modalità analogamente previsti dallo Statuto della Confederazione UAI – Unione Artigiani Italiani e delle P.M.I.
TITOLO 3 – Organi dell’Associazione
Art. 11 – Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei delegati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Probiviri.
Le cariche sociali non sono remunerate.
Art. 12 – L’Assemblea è costituita dai Presidenti Territoriali o da loro delegato.
Ogni presidente ha diritto a tanti voti quanti sono gli iscritti a livello provinciale in regola con le quote associative.
Il Presidente dell’Unione Regionale o suo delegato, regolarmente eletto può rappresentare, in sede di assemblea nazionale di categoria, i Presidenti Territoriali.
L’Assemblea ha i seguenti compiti e doveri:
- eleggere il Presidente e 2 Vicepresidenti di cui uno anche con la responsabilità della gestione amministrativa;
- nominare, su proposta delle Unioni regionali i membri aggiuntivi del Consiglio Direttivo così come precisati dall’art. 18 del presente statuto;
- tracciare le linee politiche dell’organizzazione ed emanare direttive di carattere generale per il raggiungimento degli scopi sociali;
- approvare le eventuali modifiche al presente statuto con le modalità di cui all’art. 31;
- esaminare ed eventualmente approvare il rendiconto annuale ed il preventivo di spesa;
- deliberare su ogni altro argomento relativo agli scopi ed alla attività della Associazione.
Art. 13 – L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, di norma ogni anno o quando ne sia fatta richiesta da almeno il 51% dei componenti il Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 delle strutture provinciali aderenti. L’Assemblea congressuale è convocata ogni 4 anni nel mese di novembre. L’Assemblea congressuale sarà presieduta dal delegato più anziano o da altri designato dall’Assemblea medesima.
Art. 14 – L’Assemblea è convocata con lettera raccomandata, pec e/o mail contenente l’ordine del giorno, luogo, data ed ora ed indirizzata alle associazioni territoriali per i gruppi rispettivi, almeno quindici giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza, il mezzo ed il minimo termine potranno essere determinati con deliberazione del solo Presidente.
Art. 15 – Di regola l’Assemblea sarà convocata presso la sede dell’Associazione oppure potrà essere scelto altro luogo da indicarsi di volta in volta nell’avviso di convocazione.
Art. 16 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza da un Vicepresidente. Le deliberazioni di ciascuna tornata saranno contenute in verbali. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario dell’Associazione, ed il loro contenuto farà piena fede.
Art. 17 – L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che direttamente o per delega, rappresentino almeno la metà più uno dei voti complessivi.
Trascorsa un’ora da quella fissata per la riunione, l’Assemblea sarà valida con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Le votazioni sono indette dal Presidente dell’Assemblea e possono avvenire a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano con prova e controprova. Il sistema di votazione sarà stabilito di volta in volta dall’Assemblea con voto palese, salvo il caso in cui si tratti di elezioni di cariche sociali.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è costituito dai Presidenti regionali, o loro delegati, designati dai Presidenti provinciali nell’ambito delle rispettive Unioni.
Art. 19 – Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- eleggere nel suo seno 4 membri della Giunta Esecutiva;
- collaborare con il Presidente ed attuare le decisioni della Assemblea;
- deliberare su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dalla stessa e sulle quali l’Assemblea per ragioni di tempestività non può pronunciarsi; in caso di urgenza può prendere deliberazioni con effetto immediato che dovranno poi essere sottoposte, per quanto di competenza, all’approvazione della Assemblea successiva;
- nominare i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, organi, commissioni ed istituzioni di ogni genere;
- prendere iniziative per la promozione dell’attività settoriale o per lo studio o per la tutela delle categorie rappresentate anche nel campo dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici e dell’assistenza tecnica;
- prendere ogni altro provvedimento necessario alla vita e al regolare funzionamento delle strutture centrali e territoriali dell’Associazione che non siano di competenza di altri organi e rientrino nelle direttive generali dell’UAI – Unione Artigiani Italiani e delle P.M.I.;
- istituire sedi operative in Italia ed all’estero;
Art. 20 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno e ne sia richiesto dalla maggioranza dei membri il Consiglio stesso a mezzo lettera ai consiglieri almeno dieci giorni prima, salvo particolare urgenza, caso in cui la convocazione può essere fatta a mezzo e-mail, pec oppure telefax tre giorni prima della riunione. Esso si raduna nella sede dell’Associazione o in altro luogo che sarà indicato nell’avviso di convocazione.
Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni persone di particolare competenza tecnica, le quali avranno diritto alla parola ma non al voto. Trascorsa un’ora da quella fissata per l’adunanza, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte constare da verbali, che dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione.
Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente.
Esso delibera a maggioranza di voti dei presenti e ciascuno dei suoi componenti ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 22 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione sia nei confronti di terzi che in giudizio.
Il Presidente dirige e rappresenta legalmente l’Associazione; dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva; adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dai competenti organi sociali.
È di diritto Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 23 – La Giunta Esecutiva dura in carica 4 anni ed è composta da:
- il Presidente ed i due Vicepresidenti;
- Due componenti nominati dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
La Giunta Esecutiva ha il compito di provvedere all’ordinaria amministrazione e coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e all’istruttoria degli argomenti da sottoporre al medesimo.
Art. 24 – I Vicepresidenti dell’Associazione collaborano col Presidente nell’attuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti, e possono sostituirlo nel caso di sua assenza, impedimenti o per specifica delega.
Il Presidente ed i Vicepresidenti costituiscono l’Ufficio di Presidenza. La Presidenza viene convocata dal Presidente per la disamina di particolari argomenti che rivestono carattere di urgenza.
Art. 25 – Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può affidare a singoli suoi componenti incarichi di carattere specifico.
Art. 26 – Gli organi direttivi dell’Associazione durano in carica quattro anni, ed i componenti sono tutti rieleggibili.
Il Presidente non può ricoprire tale carica per più di quattro mandati consecutivi.
Art. 27 – La gestione amministrativa dell’Associazione è controllata dal Vicepresidente con delega alla gestione amministrativa-contabile, nominato dalla Assemblea al suo interno. Il Vicepresidente con delega amministrativa deve controllare l’amministrazione dei fondi sociali, deve prendere visione diretta dei documenti inerenti lo svolgimento delle operazioni sociali di natura finanziaria. Al Vicepresidente incombe di riferire all’atto del rendiconto annuale con una relazione scritta sulla attività svolta.
TITOLO 4 – Probiviri
Art. 28 – Il Collegio dei Probiviri, nominato dall’Assemblea, è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti.
Ad esso sono demandati eventuali contenziosi tra i soggetti di cui al presente Statuto e derivante dai rapporti ivi normati.
Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
TITOLO 5 – Segretario
Art. 29 – Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Il Segretario attua le deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e ne esegue le direttive. Egli interviene alle sedute della Assemblea e del Consiglio Direttivo con voto consultivo, funzionando da Segretario degli organi predetti.
Il Segretario sovraintende a tutti gli uffici dell’Associazione e provvede al loro funzionamento.
TITOLO 6 – Revisori dei Conti
Art. 30 – Il compito della verifica di congruità della Contabilità e dei Bilanci, viene affidata a società esterna di revisione contabile, in alternativa alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
TITOLO 7 – Modifiche allo Statuto. Scioglimento dell’Associazione. Richiamo al Codice civile.
Art. 31– Le eventuali modifiche al presente Statuto debbono essere deliberate dall’Assemblea col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.
In detta occasione le funzioni di Segretario dell’Assemblea saranno assicurate da un notaio.
Art. 32 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto. Deliberato lo scioglimento, l’Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori e determina le direttive sulla destinazione delle attività nette patrimoniali.
Art. 33 – Per quanto non è contenuto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.
TITOLO 8 – Bilancio e rendicontazione finanziaria
Art. 34 – la federazione è un ente non commerciale di tipo associativo senza fini di lucro, per cui non potrà:
- distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge;
- trasmettere ad altri il contributo associativo.
ha l’obbligo:
- di devolvere il patrimonio dell’organizzazione in caso di scioglimento per qualsiasi causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilità;
- di redigere ed approvare annualmente il proprio rendiconto;
- di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio o Fondo di Dotazione dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed’immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
- contributi ordinari e straordinari degli associati previa delibera degli organi sociali;
- contributi straordinari volontari degli associati;
- contributi volontari di soggetti privati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, estranee all’associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- donazioni e lasciti, da chiunque provengano;
- ogni altra possibile entrata ammessa dalla legge.
In nessun caso e, quindi, neppure in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, recesso, esclusione o decadenza dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione, in particolare non creano quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Esercizio finanziario e rendiconto
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, l’Assemblea Generale deve approvare il rendiconto consuntivo dell’anno precedente ed il documento programmatico per l’anno in corso.
Entrambi i documenti sono presentati dal Comitato Direttivo che deve renderli disponibili, insieme alle contabili, alla consultazione almeno venti giorni prima dell’adunanza nella quale ne è prevista l’approvazione. Il rendiconto consuntivo dovrà contenere esplicitamente eventuali beni, contributi e lasciti ricevuti dall’Associazione e, separatamente, le risultanze delle singole attività economiche eventualmente esercitate.
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Congresso con le modalità ed i termini previsti dal precedente Articolo 9 del presente statuto.
Il Congresso che delibera lo scioglimento dell’Associazione, provvede alla nomina dei liquidatori.
In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio sarà effettuata nei confronti di altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 662/96 e salvo diversa disposizione di legge.
In nessun caso il patrimonio dell’Associazione potrà essere diviso tra gli associati.
FAI RICHIESTA DI ADESIONE