Apprendistato 1° Livello (15/25 anni): Zero Contributi

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La legge di bilancio 2020 prevede l’azzeramento dei contributi da versare da parte del datore di lavoro

Con la legge di bilancio 2020 sono stati introdotti nuovi sgravi contributivi per le aziende che assumono con contratto di apprendistato di primo livello. Le agevolazioni non riguardano tutte le imprese italiane, né tutte le tipologie di apprendistato e, come previsto dal dettato legislativo, vanno a sommarsi agli sgravi già oggi previsti per questa tipologia di assunzioni.

Nello specifico, la manovra 2020 prevede che le micro imprese con meno di 9 dipendenti che assumeranno giovani alla prese con l’apprendistato di primo livello – necessario per conseguire la qualifica di istruzione e formazione professionale e il diploma istruzione e formazione professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – potranno godere dello sgravio totale dei contributi previdenziali per un periodo di tre anni. Viene così azzerata l’aliquota del 10% prevista invece dall’articolo 1, comma 773, della legge 296/2006.

Per poter usufruire del nuovo sgravio previdenziale, dunque, sarà necessario rispettare paletti piuttosto precisi e stringenti. Le limitazioni riguardano sia l’azienda che assumerà l’apprendista, sia il lavoratore stesso. Come già accennato, l’azzeramento dell’aliquota previdenziale è riservata a:

  • micro imprese con meno di 9 dipendenti;
  • assunzioni effettuate nell’arco del 2020;
  • lavoratori con età compresa tra 15 e 25 anni.

Secondo alcune interpretazioni, lo sgravio sarà comunque vincolato

  • al rispetto del tetto del de minimis (ex Regolamento Ue n. 1407/2013) e subordinato alla presentazione dell’apposita dichiarazione telematica
  • al rispetto dei requisiti di regolarità contributiva e applicazione dei contratti collettivi di primo e secondo livello.

Inoltre, le aziende che usufruiscono dello sgravio previsto nella legge di bilancio 2020 dovranno comunque versare l’aliquota dell’1,61%, necessaria al finanziameno della Naspi (la nuova indennità mensile di disoccupazione) e del fondo di formazione interprofessionale. Dal quarto anno di contratto in poi la situazione torna quella “standard”, con il datore di lavoro che dovrà tornare a versare contribuzione piena, con un’aliquota dell’11,61%.

Nel caso in cui a sottoscrivere il contratto di apprendistato di primo livello per il conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione professionale sia una piccola impresa con più di nove dipendenti, invece, si applica quanto previsto dalla legge 296 del 2006. Ciò vuol dire che i datori di lavoro potranno godere di uno sgravio contributivo di 5 punti percentuali sull’aliquota del 10%.

Fonte: quifinanza.it